Ritardo nei pagamenti ed inadempimenti contrattuali ai tempi del Covid 19
- Avv. Daniele Cretella

- 22 mar 2020
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 14 apr 2020

La pandemia di Covid 19 ha, inevitabilmente, stravolto i ritmi economici e sociali ai quali eravamo abituati.
A causa del c.d. “lockdown” imposto dai diversi DPCM delle ultime settimane, infatti, la maggior parte delle attività economiche e degli esercizi commerciali presenti sul territorio nazionale hanno subito un drastico rallentamento, nella migliore delle ipotesi, ed una totale sospensione, in tutti gli altri casi.
Il rallentamento o la sospensione delle predette attività ha finito per generare una sorta di “effetto domino”, che ha travolto anche l’adempimento delle obbligazioni contrattuali “in scadenza”, sempre più difficile da rispettare.
Di questo nuovo scenario è ben conscio il Governo, che, sul punto, con il D.L. n° 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), all’art. 91, rubricato come “Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici”, così, al comma 1, testualmente, prevede:
All'articolo 3 del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6 (rubricato come “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”), convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, é inserito il seguente: "6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto é sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".
Detta ultima integrazione, riguarda, dunque, l’art. 1218 c.c., rubricato come “Responsabilità del Debitore”, ai sensi del quale “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, nonché l’art. 1223 c.c., rubricato come “Risarcimento del Danno”, ai sensi del quale “il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.
Alla luce di quanto innanzi, qualora l’inadempimento o il ritardo della prestazione siano riconducibili esclusivamente al rispetto delle misure di contenimento della pandemia di Covid 19 e fermo restando che l’onere della prova, seppur “alleggerito” dalla palese situazione emergenziale, ricade sempre sul debitore, in tali occasioni, previa opportuna valutazione, non potranno trovare applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c., riguardati, come innanzi precisato, la responsabilità del debitore ed il conseguente risarcimento del danno.
Restano escluse dalla menzionata disposizione le ipotesi di sospensione di pagamento delle rate di mutui, nonché le ulteriori ipotesi di sostegno delle imprese, le quali sono, invece, specificamente disciplinate nel Titolo III del c.d. Decreto “Cura Italia”.
Per ciò che concerne, infine, le vicende che interessano i rapporti locativi, ovvero le difficoltà sopravvenute, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, nell’adempimento delle obbligazioni ed in particolare del pagamento delle rate mensili del canone di locazione, alcuna disposizione è stata adottata dal Legislatore e, pertanto, nel silenzio dello sesso, potrà trovare unicamente spazio l’ipotesi di una riduzione temporanea del canone di locazione, concordata tra locatore e conduttore (quindi né automatica, né obbligatoria), da comunicare, ai fini fiscali, all’Agenzia dell’Entrate mediante Modello 69.





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