La “Retribuzione Professionale Docente” va riconosciuta anche per le supplenze brevi.
- Avv. Daniele Cretella
- 4 dic 2020
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Tutti gli insegnanti hanno diritto al compenso accessorio c.d. “Retribuzione Professionale Docente” (RPD), ex art. 7, comma 1 del CCNL Comparto Scuola, pari ad Euro 175,50 mensili a partire dal 2018 (per gli anni precedenti Euro 164,00 mensili), indipendentemente dalla durata dell’incarico.
E’ questo, in estrema sintesi, il contenuto dell’orientamento, ormai consolidato, della Suprema Corte, secondo il quale, in particolare con provvedimento n. 20015 del 27.07.18, Sezione Lavoro, viene esteso, anche ai docenti con contratti di supplenza con termine antecedente al 30 Giugno o 31 Agosto (le c.d. supplenze brevi), laddove, talvolta, detto compenso accessorio non è stato riconosciuto.
Sul punto, la Suprema Corte, con riferimento all’art. 7, comma 1 del CCNL Comparto Scuola, il quale prevede che “con l’obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori…sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”, ha operato la sua interpretazione alla luce del comma 1, clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, nel quale viene sancito il c.d. “Principio di non discriminazione”.
Con detto principio, infatti, il Legislatore Comunitario ha sancito, in maniera inequivocabile, che “…i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato…”.
Alla luce di quanto innanzi evidenziato e del consolidato orientamento giurisprudenziale, potranno trovare tutela tutte quelle ipotesi nelle quali, nei confronti del personale scolastico assunto a tempo determinato, ed in particolare con termine antecedente al 30 Giugno o 31 Agosto, non sia stata riconosciuto il compenso accessorio c.d. “Retribuzione Professionale Docente” (RPD), pari ad Euro 175,50 mensili a partire dal 2018 (per gli anni precedenti Euro 164,00 mensili), compenso regolarmente riconosciuto, invece, nei contratti a tempo indeterminato.
Avv. Daniele Cretella Avv. Valentina Cretella
In allegato:
- modulo adesione al ricorso per ottenere il riconoscimento del compenso accessorio c.d. “Retribuzione Professionale Docente” (RPD).
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