Decreto Agosto: come opera la proroga al divieto di licenziamento
- Avv. Daniele Cretella
- 21 ago 2020
- Tempo di lettura: 2 min

Una delle novità più interessanti del c.d. “Decreto Agosto”, ovvero il D.L. 104/20, è certamente la proroga del divieto di avvio di procedure di licenziamento, collettivo ed individuale per giustificato motivo oggettivo, che va ad irrobustire le misure introdotte con il c.d. “Decreto Cura Italia” a sostegno dei lavoratori dipendenti.
Con il richiamato “Decreto Agosto”, infatti, il Governo, all’art. 1, ha, prima di tutto, esteso l’erogazione di CIGO, assegni ordinari e CIGD Covid 19 (anche noti come “Cassa Covid 19”) per ulteriori 18 settimane complessive, di cui 9 settimane per tutti i datori di lavoro, senza obbligo di contribuzione, più ulteriori 9 settimane per i datori di lavoro già autorizzati a beneficiare delle precedenti 9 settimane, con obbligo di contribuzione a percentuale variabile a seconda dei casi, da utilizzare durante il periodo tra il 18 Luglio ed il 31 Dicembre 2020.
L’estensione della c.d. “Cassa Covid 19” di cui all’art. 1, va, poi, letta assieme al contenuto dell’art. 14 del predetto Decreto, il quale, come anticipato, prevede una proroga, rispetto a quanto già disposto dal “Decreto Cura Italia”, del divieto di licenziamento, sia collettivo che individuale per giustificato motivo oggettivo, da parte dei datori di lavoro.
In particolare, detto articolo, al comma 1, stabilisce che i datori di lavoro che “non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19” di cui all'articolo 1 (“Cassa Covid 19”), ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 (la cui attuazione è, però, subordinata ad un futuro intervento della Commissione UE e, pertanto, al momento, non applicabile), resta precluso sia l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo, restando altresì sospese quelle avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 (con specifiche deroghe in tema di appalto), sia il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dal numero dei dipendenti.
In estrema sintesi, dunque, il datore di lavoro, in caso di necessità, potrà fare richiesta di beneficiare della c.d. “Cassa Covid 19” per i suoi dipendenti, mentre nell’ipotesi in cui non intenda usufruire dei predetti ammortizzatori sociali per l’intero periodo indicato nel “Decreto Agosto” (ovvero 18 settimane complessive, tra il 18 Luglio ed il 31 Dicembre 2020), vigerà il divieto di avvio delle procedure di licenziamento collettivo, nonché di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, con un termine variabile tra il 15 Novembre (termine minimo) ed il 31 Dicembre 2020 (termine massimo), a seconda delle ipotesi: 15 Novembre, nel caso di beneficio consecutivo delle 18 settimane; 31 Dicembre, nel caso di beneficio non consecutivo o mancato beneficio (detti termini potrebbero, però, variare con l’adozione dei relativi provvedimenti da parte della Commissione UE circa l’esonero contributivo che potrebbero, almeno in linea teorica, “anticipare” il termine minimo del 15 Novembre 2020).
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