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Recupero crediti per le imprese: quando il Decreto Ingiuntivo può essere emesso con la fattura elettronica

  • Immagine del redattore: Avv. Daniele Cretella
    Avv. Daniele Cretella
  • 19 ago
  • Tempo di lettura: 2 min

Accade, non di rado, che un’impresa sia costretta a fare i conti, letteralmente, con debitori restii ad adempiere alle proprie obbligazioni.

Si tratta di un problema – purtroppo assai diffuso – capace di compromettere, talvolta in modo irreversibile, la stabilità economica di un’attività di impresa, con conseguenze che, secondo il classico “effetto domino”, si ripercuotono su tutti i soggetti che gravitano attorno ad essa: dall’imprenditore ai lavoratori, passando per fornitori e creditori.

Nell’ipotesi in cui l’imprenditore che esercita attività commerciale, a fronte della fornitura di beni o della prestazione di servizi, abbia emesso una fattura nei confronti di un proprio cliente, la stessa può già essere sufficiente per richiedere un’ingiunzione di pagamento, il c.d. “Decreto Ingiuntivo”.

Ai sensi dell’art. 633 c.p.c., tuttavia, l’ingiunzione può essere domandata soltanto in presenza di un credito “certo, liquido ed esigibile”: “certo”, quando il creditore sia in grado di dimostrarne l’esistenza; “liquido”, quando la somma sia determinata; “esigibile”, quando non sia sottoposta a condizioni o a un termine non ancora maturato.

Ebbene, la fattura, in quanto documento formato unilateralmente dall’imprenditore, è stata per lungo tempo ritenuta dalla giurisprudenza non idonea, da sola, a soddisfare il requisito della certezza del credito richiesto dal Legislatore.

A tale limite rispondeva il comma 2 dell’art. 634 c.p.c., che, per i crediti derivanti da somministrazioni di merci, denaro o prestazioni di servizi rese da imprenditori commerciali e lavoratori autonomi, considerava prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e seguenti c.c., purché regolarmente tenute, con conseguente onere, in capo al creditore, di provvedere alla bollatura, alla vidimazione e, in concreto, all’attestazione notarile della regolare tenuta delle scritture, a supporto della domanda giudiziale di ingiunzione di pagamento (c.d. “Decreto Ingiuntivo”).

Il quadro normativo è, però, profondamente mutato con il D. Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (c.d. “Correttivo Cartabia”), il quale, nell’introdurre un terzo periodo nel comma 2 dell’art. 634 c.p.c., ha stabilito espressamente come le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) costituiscono prova scritta idonea per ottenere il decreto ingiuntivo.

La novità trova la propria ragione nel sistema introdotto dal D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, che ha generalizzato la fatturazione elettronica via SdI per le operazioni tra soggetti residenti in Italia.

Il Sistema, infatti, verifica il certificato di firma digitale e consente la formazione di documenti informatici autentici e immodificabili, secondo le regole del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) ed è proprio tale garanzia tecnica a giustificare la nuova efficacia della fattura elettronica nella fase monitoria.

In sintesi, dunque, nel caso di imprenditori che esercitano un’attività commerciale, la sola fattura può risultare idonea all’emissione del provvedimento monitorio (Decreto Ingiuntivo), purché sia emessa in formato elettronico e venga regolarmente trasmessa attraverso il Sistema d’Interscambio (SdI).

 
 
 

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